Prodotti da costruzione: ricordando che dallo scorso 9 agosto il professionista risponde penalmente, l’ANCE ha pubblicato una sintesi su Norme Tecniche per le Costruzioni e Regolamento UE n. 305 del 2011. Tutto quello che deve fare il tecnico

Una sorta di vademecum/sintesi del quadro normativo vigente per le diverse tipologie di prodotti e materiali da costruzione. E’ quello pubblicato dall’ANCE sul suo sito, e che si rifà al Regolamento UE n. 305/2011, e, in Italia, coerentemente col Regolamento e limitatamente ai materiali e prodotti ad uso strutturale, dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (NTC).

Prodotti e materiali ad uso strutturale
Le NTC, al capitolo 11.1, stabiliscono che ogni prodotto o materiale ad uso strutturale da impiegarsi in cantiere deve essere:

  • identificato univocamente a cura del produttore;
  • qualificato sotto la responsabilità del produttore;
  • accettato dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione […].

Per quanto riguarda la qualificazione del prodotto, lo stesso capitolo stabilisce in generale che in presenza di una norma europea armonizzata in vigore, derivante dal Regolamento UE n. 305/2011, il medesimo prodotto deve possedere la marcatura CE.

Ma se non c’è ancora una norma europea armonizzata per uno specifico prodotto cosa si fa? Si pensi ad esempio all’attestato di qualificazione dell’acciaio, previsto per gli elementi base in acciaio non coperti da norma armonizzata, destinati a un centro di trasformazione per la successiva lavorazione.

In caso, infine, di materiali e prodotti innovativi o comunque non ricadenti in una delle due precedenti casistiche, il fabbricante può pervenire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, deve essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Semplificando: le NTC stabiliscono l’obbligo per il produttore di qualificare il prodotto da costruzione ad uso strutturale, e di accompagnare la fornitura in cantiere con la documentazione di qualificazione prevista per il prodotto stesso. Il progettista delle strutture dovrà quindi prescrivere i prodotti e materiali da costruzione facendo corretto riferimento alla casistica applicabile in materia di qualificazione, mentre il direttore dei lavori è tenuto a controllare che la fornitura richiesta dall’impresa sia accompagnata da tutta la documentazione necessaria e a rifiutare le eventuali forniture non conformi.

Materiali in acciaio da carpenteria metallica
La disciplina specifica è contenuta nel punto 11.3.1.7 delle NTC 2008, dove si fa riferimento alla “dichiarazione di inizio attività del centro di trasformazione”. In realtà, l’entrata in vigore della norma UNI EN 1090 ha reso obbligatoria e sufficiente la marcatura CE per determinati tipi di acciaio per carpenteria metallica. In merito invece agli obblighi del fornitore/officina di trasformazione, nelle NTC si evidenzia che “ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata: a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione; b) dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata. Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione.”

Prodotti e materiale ad uso strutturale e non, sottoposti a marcatura CE
L’elenco dei prodotti coperti da norma armonizzata CE (regolamento 305/2011 in vigore dal 1° luglio 2013) è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea oppure sul sistema NANDO. Per essere immessi sul mercato, ed essere conseguentemente utilizzati in cantiere, i prodotti da costruzione ricadenti nell’ambito di applicazione di una norma europea armonizzata in vigore, o conformi a una valutazione tecnica europea, devono essere muniti di dichiarazione di prestazione e marcatura CE.

La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali. I contenuti della dichiarazione di prestazione sono riportati nell’Allegato III al Regolamento e comprendono, tra l’altro:

  • il riferimento del prodotto-tipo;
  • il sistema di valutazione delle prestazioni (1+, 1, 2+, 2, 3 o 4) e i riferimenti delle specifiche tecniche armonizzate applicabili;
  • l’uso previsto del prodotto;
  • l’elenco delle caratteristiche essenziali, di cui almeno una deve essere dichiarata;
  • le lettere NPD laddove la prestazione non sia determinata.

La dichiarazione di prestazione è accompagnata dalla marcatura CE, l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto, su un’etichetta ad esso applicata, oppure, se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento. Essa è seguita da:

  • ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta per la prima volta;
  • nome e indirizzo del fabbricante;
  • riferimento del prodotto-tipo;
  • numero di riferimento della dichiarazione di prestazione;
  • livello o classe della prestazione dichiarata;
  • riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata;
  • numero di identificazione dell’organismo notificato, se del caso;
  • uso previsto del prodotto.

Il Regolamento prevede alcune deroghe alla dichiarazione di prestazione.Sono indicate all’articolo 5 e intervengono quando un prodotto è fabbricato in esemplare unico o su misura in un processo non di serie, su ordine specifico di un committente, ed è installato in un’opera singola ed identificata; oppure quando un prodotto è fabbricato sul cantiere dell’opera cui è destinato; oppure ancora quando il prodotto è fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio storico-architettonico e mediante un processo non industriale per il restauro di opere di rilevanza storica o architettonica.

Relativamente alla dichiarazione di prestazione, per i seguenti prodotti da costruzione erano stati emanati decreti interministeriali che stabiliscono le caratteristiche essenziali da dichiarare obbligatoriamente (per le caratteristiche essenziali non obbligatorie il fabbricante può riportare la dicitura NPD):

  • Accessori per serramenti (D.M. 5 marzo 2007)
  • Isolanti termici (D.M. 5 marzo 2007)
  • Aggregati (D.M. 11 aprile 2007)
  • Appoggi strutturali (D.M. 11 aprile 2007 e D.M. 16 novembre 2009)
  • Geotessili e prodotti affini (D.M. 11 aprile 2007)
  • Aggregati per conglomerati bituminosi (D.M. 16 novembre 2009)

Attuazione marcatura CE e disciplina nazionale
Il riferimento legislativo è il decreto legislativo 106/2017 del 16 giugno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 159 del 10 luglio ed entrato in vigore dallo scorso 9 agosto. Le novità riguardano non solo il fronte adempimenti del fabbricante dei prodotti, ma anche la responsabilità di tutti gli operatori coinvolti, ovverosia costruttore, direttore lavori, direttore esecuzione, progettista e collaboratori, in caso di utilizzo di prodotti non conformi.

L’articolo 20 è quello che interessa di più imprese di costruzione e professionisti, e che stabilisce le sanzioni per le diverse tipologie di soggetti in caso di violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione. Di seguito il quadro delle sanzioni:

  • sanzioni amministrative (da 2.000 a 12.000 euro) per il progettista dell’opera che prescriva prodotti non conformi ai già citati obblighi di marcatura CE. Nel caso di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio, le sanzioni sono penali oltreché amministrative (arresto fino a 3 mesi e ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro);
  • sanzioni amministrative (da 4.000 a 24.000 euro) per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzino prodotti non conformi agli obblighi in materia di marcatura CE e dichiarazione di prestazione stabiliti dal Regolamento UE n. 305/2011. Nel caso di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio, le sanzioni a carico degli stessi soggetti sono penali oltreché amministrative (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro);
  • altri tre articoli completano il quadro delle sanzioni (amministrative e/o penali) a carico dei fabbricanti dei materiali, dei distributori e degli organismi di certificazione.

Le attività in cantiere
Il vademecum raccomanda di porre attenzione a che il progettista abbia fornito le specifiche tecniche del prodotto, conformemente ai requisiti di qualificazione come sopra descritti, ai fini di un corretto approvvigionamento del prodotto stesso.

In fase di accettazione dei prodotti, è bene accertarsi che il Direttore dei Lavori proceda a verificare la conformità di quanto riportato nella documentazione di qualificazione o marcatura CE (dichiarazione di prestazione), con i requisiti richiesti dallo specifico progetto, sia per i prodotti ad uso strutturale e antincendio, sia per le altre tipologie di prodotti.

Credits: Ingenio