Dal primo ottobre 2015 sono entrate in vigore le nuove regole per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici.
In particolare sono state individuate le nuove modalità di classificazione energetica degli edifici e il modello di attestazione della prestazione energetica (APE).
In questo terzo focus sulla certificazione energetica analizziamo uno dei 3 decreti interministeriali del 26 giugno 2015, previsti dalla legge 90, che completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici: il decreto relazione tecnica di progetto
La guida completa è divisa in 4 parti:
- quadro normativo e glossario
- decreto requisiti minimi
- decreto relazione tecnica di progetto
- linee guida APE
Il decreto relazione tecnica definisce gli schemi di relazione tecnica di progetto, adeguandoli al nuovo quadro normativo, in funzione delle diverse tipologie di opere:
- nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello
- ristrutturazioni importanti di secondo livello
- riqualificazioni energetiche
Con l’emanazione di questi provvedimenti si compie un passo importante verso l’incremento degli edifici ad energia quasi zero.
Il dlgs 192/2005 prevede all’articolo 8 che i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze (impiantistiche, termotecniche, elettriche e illuminotecniche), inseriscano i calcoli e le verifiche previste dalla legge nella relazione tecnica di progetto – nota come Relazione legge 10 – attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici.
Relazione tecnica di progetto
Tale relazione, ai sensi della legge 10/1991, va depositata dal proprietario dell’edificio, o da chi ne ha titolo, presso le amministrazioni competenti, in duplice copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di concessione edilizia.
Con il decreto relazione tecnica attuativo della legge 90 vengono definiti 3 nuovi schemi di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ex legge 10, in funzione delle diverse tipologie di lavori:
- nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero
- riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello, costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involucro edilizio e di impianti termici
- riqualificazione energetica degli impianti tecnici
Gli schemi, con le dovute differenze date dalle diverse tipologie di intervento, contengono le informazioni minime necessarie per accertare l’osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi competenti:
- informazioni generali
- fattori tipologici dell’edificio
- parametri climatici della località
- dati tecnici e costruttivi dell’edificio e delle relative strutture
- dati relativi agli impianti (impianti termici, fotovoltaici, solari termici, di illuminazione, ecc.)
- principali risultati dei calcoli (involucro edilizio e ricambio d’aria, indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione)
- elementi specifici che motivano deroghe a norme vigenti
- documentazione allegata
- dichiarazione di rispondenza
Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero
Lo schema di relazione tecnica di cui all’Allegato 1 del decreto riguarda i lavori relativi a:
- nuove costruzioni
- ristrutturazioni importanti di primo livello
- edifici a energia quasi zero
Per ristrutturazioni importanti di primo livello si intendono gli interventi che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda e comportano il rifacimento dell’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva.
Gli edifici a energia quasi zero sono fabbricati ad altissima prestazione energetica e fabbisogno energetico molto basso, quasi nullo, coperto in larga misura da fonti rinnovabili, compresa l’energia da rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze.
Riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello, costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involucro edilizio e di impianti termici
Lo schema di relazione tecnica di cui all’Allegato 2 del decreto riguarda i lavori relativi a:
- riqualificazione energetica di costruzioni esistenti
- ristrutturazioni importanti di secondo livello
- riqualificazione dell’involucro edilizio e degli impianti termici
Per ristrutturazioni importanti di secondo livello si intendono gli interventi che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e possono interessare l’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva.
Riqualificazione energetica degli impianti tecnici
Lo schema di relazione tecnica di cui all’Allegato 3 del decreto riguarda i lavori relativi alla riqualificazione energetica degli impianti tecnici.
Un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica degli impianti tecnici quando vengono effettuati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione o risanamento conservativo su impianti aventi proprio consumo energetico.
In allegato: Esempio di schema di relazione tecnica
- Riferimento: