Guida alla certificazione energetica (Parte 2): le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione dei requisiti minimi degli edifici
Dal primo ottobre 2015 sono entrate in vigore le nuove regole per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici.
In particolare sono state individuate le nuove modalità di classificazione energetica degli edifici e il modello di attestazione della prestazione energetica (APE).
Nella prima parte della guida abbiamo analizzato l’evoluzione della normativa di riferimento per la certificazione energetica, dalla legge n. 10/1991 alla legge n. 90/2013.
In questo secondo focus ci soffermiamo su 1 dei 3 decreti interministeriali del 26 giugno 2015, previsti dalla legge 90, che completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici:
- decreto requisiti minimi
La guida completa è divisa in 4 parti:
- quadro normativo e glossario
- decreto requisiti minimi
- decreto relazione tecnica di progetto
- linee guida APE
Il decreto requisiti minimi definisce le nuove modalità di calcolo delle prestazioni energetiche e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione.
Classificazione edifici
Gli edifici sono classificati, in base alla loro destinazione d’uso, nelle categorie di cui all’articolo 3 del dpr 412/93:
- E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
- E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme
- E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili
- E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
- E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico
- E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici
- E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
- E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi
- E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto
- E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo
- E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni
- E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
- E.6 (1) piscine, saune e assimilabili
- E.6 (2) palestre e assimilabili
- E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive
- E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
- E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili
L’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume climatizzato.
Tipologie di intervento
Sono previste le tipologie d’intervento di seguito riportate:
- nuova costruzione
- demolizione e ricostruzione
- ampliamento e sopraelevazione
Per edificio di nuova costruzione si intende l’edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del decreto.
L’ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume preesistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare. In questi casi, la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Nel caso in cui l’ampliamento sia servito mediante l’estensione di sistemi tecnici preesistenti il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.
Ristrutturazioni importanti
Si definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno o da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Possiamo distinguere:
- ristrutturazioni importanti di primo livello
- ristrutturazioni importanti di secondo livello
Le ristrutturazioni importanti di primo livello sono costituite da interventi che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda e comportano il rifacimento dell’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva.
Le ristrutturazioni importanti di secondo livello consistono in interventi che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e possono interessare l’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva.
Interventi di riqualificazione energetica
Si definiscono interventi di riqualificazione energetica di un edificio quelli non riconducibili ai casi precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.
Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, compresa la sostituzione del generatore.
In tali casi, i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche tecno-fisiche o di efficienza.
Decreto requisiti minimi: edifici di riferimento ed edifici a energia quasi zero
Il decreto requisiti minimi introduce alcune modifiche al dlgs n. 192/2005 in attuazione della direttiva dell’Unione europea sugli edifici a energia quasi zero (direttiva 2010/31/UE).
Con il nuovo decreto, vengono fissati i nuovi metodi di calcolo e i nuovi requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, che entreranno in vigore il primo ottobre 2015.
Il decreto, inoltre, sostituisce il dpr 59/2009, il decreto che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, del dlgs 192/2005.
Edificio di riferimento
La novità più importante è l’introduzione del concetto di edificio di riferimento, ossia un edificio identico a quello di progetto o reale in termini di geometria, orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.
Secondo le nuove regole occorrerà effettuare 2 calcoli:
- calcolo della prestazione energetica dell’edificio di riferimento
- calcolo della prestazione energetica dell’edificio reale, che sarà confrontato con il relativo edificio di riferimento
Lo scopo è quello di avere un riferimento per calcolare una serie di limiti che gli edifici dovranno rispettare, a seconda che si tratti di edifici sottoposti a ristrutturazione o a riqualificazione energetica.
Edificio ad energia quasi zero
Un edificio a energia quasi zero è un edificio, di nuova costruzione o esistente, per cui sono contemporaneamente rispettati:
- tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3 del decreto requisiti minimi, determinati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici
- gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto rinnovabili (D.Lgs. 28/2011)
Decreto requisiti minimi: metodologia di calcolo della prestazione energetica
Per il calcolo della prestazione energetica e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici si adottano le seguenti norme tecniche:
- Raccomandazione CTI 14/2013 e successive norme tecniche che ne conseguono
- UNI/TS 11300-1
- UNI/TS 11300-2
- UNI/TS 11300-3
- UNI/TS 11300-4
- UNI EN 15193
Strumenti di calcolo
Gli strumenti di calcolo e i software commerciali dovranno garantire che i valori degli indici di prestazione energetica abbiano uno scostamento massimo di ± 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La garanzia è fornita attraverso una dichiarazione di conformità del software da parte del CTI.
Prestazione energetica degli edifici
La prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell’edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili.
In particolare:
- il fabbisogno energetico annuale globale è calcolato come la somma dei fabbisogni di energia primaria di ogni servizio energetico, con intervallo di calcolo mensile. Con le stesse modalità si determina l’energia da fonte rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema
- è possibile operare la compensazione tra i fabbisogni energetici e l’energia prodotta da fonte rinnovabile o da cogenerazione prodotta nell’ambito del confine del sistema (in situ) in base a condizioni stabilite
- ai fini del rispetto dei requisiti minimi, si effettua il calcolo sia dell’energia primaria totale che dell’energia primaria non rinnovabile, ottenute applicando i pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale fP,tot e in energia primaria non rinnovabile fP,nrenriportati nella tabella 1 del decreto
- la classificazione degli edifici si effettua a partire dall’energia primaria non rinnovabile
- il fattore di conversione in energia primaria totale è pari alla somma del fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile e quello di conversione in energia primaria rinnovabile: fP,tot = fP,nren + fP,ren
- i fattori di conversione sono riportati in un’apposita tabella in funzione del vettore energetico utilizzato
Indici di prestazione energetica
La prestazione energetica è definita attraverso alcuni indici di prestazione relativi all’involucro e a tutti i servizi energetici, espressa in termini di energia primaria non rinnovabile e totale:
- EPH,nd – indice di prestazione termica utile per riscaldamento
- EPH – indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale; si esprime in energia primaria non rinnovabile (nren) o totale (tot)
- EPW,nd – indice di prestazione termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria
- EPW – indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria; si esprime in energia primaria non rinnovabile (nren) o totale (tot)
- EPV – indice di prestazione energetica per la ventilazione; si esprime in energia primaria non rinnovabile (nren) o totale (tot)
- EPC,nd – indice di prestazione termica utile per il raffrescamento
- EPC – indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (compreso l’eventuale controllo dell’umidità); si esprime in energia primaria non rinnovabile (nren) o totale (tot)
- EPL – indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale; non si calcola per la categoria E.1, ad eccezione di collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3). Si esprime in energia primaria non rinnovabile (nren) o totale (tot)
- EPT – indice di prestazione energetica del servizio per il trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili); non si calcola per la categoria E.1, ad eccezione di collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3)
L’indice di prestazione globale si esprime in energia primaria non rinnovabile o totale ed è calcolato come la somma dei vari indici:
EPgl=EPH+EPW+EPV+EPC+EPL+EPT
Gli indici prestazionali sono espressi in kWh/m² per tutte le destinazioni d’uso.
Parametri
Il DM requisiti definisce, oltre agli indici di prestazione energetica, anche i seguenti parametri e coefficienti:
- H’T = coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente espresso in kW/m²K
- Asol,est /Asup utile = area solare equivalente estiva per unità di superficie utile
- ηH = efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione invernale
- ηW = efficienza media stagionale dell’impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria
- ηW = efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione estiva (compreso l’eventuale controllo dell’umidità)
Verifiche
Le verifiche da effettuare variano in funzione della tipologia di intervento edilizio. Di seguito si riporta una schematizzazione delle principali verifiche da effettuare; per un’analisi esaustiva dei requisiti e delle verifiche, si rinvia all’Allegato 1 (paragrafo 3.3) del decreto requisiti minimi.
- il coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente deve risultare inferiore al valore limite tabellato:
H’T < H’T,lim
- l’area solare equivalente estiva per unità di superficie utile deve risultare inferiore al valore limite tabellato:
Asol,est /Asup utile <(Asol,est /Asup utile)lim
- gli indici di prestazione devono soddisfare le seguenti condizioni:
EPH,nd < EPH,nd lim
EPC,nd < EPC,nd lim
EPgl,tot < EPC,gl,tot lim
- i valori di efficienza media stagionale degli impianti devono essere superiori a quelli corrispondenti relativi all’edificio di riferimento:
ηH> ηH lim
ηW> ηW lim
ηC> ηC lim
Inoltre occorre effettuare ulteriori verifiche, come specificato al punto 3.3 dell’Allegato 1, in funzione della tipologia di intervento, del tipo di edificio e della zona climatica, come ad esempio:
- valutare l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate e verificare la massa superficiale o la trasmittanza delle pareti verticali e orizzontali opache, al fine di contenerne i fabbisogni energetici e limitare la temperatura degli ambienti
- produrre opportuna documentazione in caso di utilizzo di materiali e tecniche innovative (es. coperture a verde)
- osservare gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nei casi previsti (come specificato nel decreto rinnovabili – dlgs 28/2011)
Gli indici di prestazione energetica e i parametri, ove ne sia previsto il calcolo, vanno determinati con i medesimi metodi di calcolo, sia per l’edificio oggetto della verifica progettuale che per l’edificio di riferimento.
Per un’analisi completa dei requisiti e delle verifiche, si rinvia all’Allegato 1 (paragrafo 3.3) del decreto requisiti minimi.
Quadro di sintesi sui requisiti minimi
Di seguito la tabella con il riepilogo delle prescrizioni, dei requisiti e delle verifiche da eseguire in funzione della tipologia e del livello di intervento.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO |
DESCRIZIONE LIVELLO DI INTERVENTO |
PRESCRIZIONI/VERIFICHE DI LEGGE |
---|---|---|
Edifici nuovi | Edifici di nuova costruzione o demoliti e ricostruiti | Rispetto di:
|
Ampliamenti di edifici esistenti |
|
Per la parte ampliata e per il volume recuperato, rispetto di:
|
|
Per la parte ampliata e per il volume recuperato:
|
|
Ristrutturazione importante di primo livello | Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio | Per i servizi coinvolti (impianti):
|
Ristrutturazione importante di secondo livello | Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva | Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2, 4 e 5 e in particolare di:
|
Riqualificazione energetica | Intervento che interessi:
|
Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2, 4 e 5 e in particolare di:
|
- Riferimento:
http://biblus.acca.it/focus/guida-alla-certificazione-energetica-parte-2-decreto-requisiti-minimi/