La diagnosi energetica obbligatoria ogni quattro anni (la prossima scadenza è il 5 dicembre 2019) è prevista dal Decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 e riguarda i dati dei consumi energetici 2018 delle grandi aziende e dalle aziende energivore.
Dopo i rilievi dell’Unione Europea in merito a carenze nel recepimento della direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica, il D.lgs. n. 102/2014 è stato modificato dal D.lgs. n. 141/2016, che ha provveduto a fornire la definizione di diagnosi energetica (o audit energetico): una procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.
I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA DIAGNOSI ENERGETICA
La diagnosi energetica (o audit energetico) è obbligatoria per due tipologie di organizzazioni industriali:
- aziende che impiegano più di 250 dipendenti (calcolati in base alle indicazioni contenute nel Dm 18 aprile 2005) oppure hanno un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro o un bilancio annuale di oltre 43 milioni di euro.
Il calcolo di questi parametri deve tener conto anche delle aziende associate o collegate.
Un’impresa è “associata” quando detiene, da sola o con più imprese collegate, una partecipazione uguale o superiore al 25% del capitale (o dei diritti di voto) di un’altra impresa e/o è partecipata da altra impresa per le medesime percentuali. Per valutare se un’impresa è soggetto obbligato, essa deve sommare ai propri dati (dipendenti, fatturato, totale di bilancio) i medesimi dati dell’impresa associata in proporzione alla percentuale della partecipazione.
Un’impresa è invece “collegata” se controlla, direttamente o indirettamente, un’altra impresa, poiché ne detiene la maggioranza dei diritti di voto o ne esercita un’influenza dominante. In questo caso per valutare se l’impresa è soggetto obbligato, deve sommare ai propri dati (dipendenti, fatturato, totale di bilancio) a quelli dell’impresa collegata.
Un’impresa è “associata” quando detiene, da sola o con più imprese collegate, una partecipazione uguale o superiore al 25% del capitale (o dei diritti di voto) di un’altra impresa e/o è partecipata da altra impresa per le medesime percentuali. Per valutare se un’impresa è soggetto obbligato, essa deve sommare ai propri dati (dipendenti, fatturato, totale di bilancio) i medesimi dati dell’impresa associata in proporzione alla percentuale della partecipazione.
Un’impresa è invece “collegata” se controlla, direttamente o indirettamente, un’altra impresa, poiché ne detiene la maggioranza dei diritti di voto o ne esercita un’influenza dominante. In questo caso per valutare se l’impresa è soggetto obbligato, deve sommare ai propri dati (dipendenti, fatturato, totale di bilancio) a quelli dell’impresa collegata.
- aziende energivore, cioè ad alta intensità energetica comprese nella lista Csea (Cassa per i Servizi Energetici Ambientali) delle imprese energivore, in quanto rispondenti ai seguenti tre criteri:
– utilizzo di almeno 2,4 GWh di energia elettrica nell’anno di riferimento;
– rapporto tra costo effettivo dell’energia elettrica e fatturato pari almeno al 2%;
– un codice Ateco prevalente riferito ad attività manifatturiera.
Si tratta di oltre 6.900 aziende italiane: 5.300 grandi imprese e 1.600 aziende ad alta intensità energetica. Quasi tutte (circa il 95%) hanno svolto l’audit energetico del 2015. Sono esonerate dall’obbligo le aziende che hanno implementato un Sistema di Gestione conforme a Emas, Iso 50001 o En Iso 14001 che include un audit energetico conforme al d.lgs. n. 102/2014.
IMPRESE MULTISITO: COME AVVIENE IL CALCOLO DELLA DIAGNOSI ENERGETICA?
In caso di più siti produttivi appartenenti alla stessa impresa, è necessario scegliere quelli rappresentativi del
consumo complessivo dell’azienda. L’Enea ha messo a disposizione un metodo di calcolo non vincolante in base al quale l’audit è obbligatorio per i siti industriali che superano i 10.000 tep di consumo e per tutte le sedi del terziario con consumi superiori ai 1.000 tep. Si può evitare di effettuare la diagnosi su siti che consumano singolarmente meno di 100 tep, a patto che la somma di tutti i siti caratterizzati da questo livello di consumo rappresenti meno del 20% dei consumi globali dell’azienda.
L’AUDIT ENERGETICO
Per evitare le sanzioni amministrative previste (da 2.000 a 40.000 euro), l’audit energetico deve essere conforme all’Allegato 2 del D.Lgs n. 102/2014 e fare riferimento ai chiarimenti emanati dal Mise il 20 maggio 2015.
Il Mise, di concerto con il Ministero dell’Ambiente, ha avviato un programma di incentivi per le Pmi, comprendente cofinanziamenti per la realizzazione degli audit energetici e l’implementazione di sistemi di gestione dell’energia (Sge) conformi alla norma Iso 50001. Gli incentivi sono concessi nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell’ottenimento della certificazione Iso 50001.
La procedura dell’audit energetico comprende:
- individuazione e raccolta dei dati di consumo e di costo energetico al metro quadro di utenze elettriche, termiche, frigorifere, acqua (potenza, fabbisogno/consumo orario, fattore di utilizzo, ore di lavoro ecc.);
- individuazione delle condizioni di inefficienza e dispersioni, con un’analisi critica e confronto con parametri medi di consumo e di costo;
- proposta di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, dal punto di vista dell’involucro o degli impianti, con una valutazione preliminare di fattibilità tecnico-economica.
La diagnosi energetica non deve includere clausole che impediscono il trasferimento dei risultati della diagnosi energetica a un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non si opponga. L’accesso al mercato dei servizi energetici deve essere basato su criteri trasparenti e non discriminatori.
Suggerimenti operativi su come affrontare la diagnosi energetica, come effettuare la trasmissione dei risparmi energetici ed esplicitare alcune definizioni sulle quali sono emersi dubbi da parte degli operatori, sono consultabili sul sito Efficienza Energetica dell’Enea.
LE FIGURE PROFESSIONALI DELLA DIAGNOSI ENERGETICA
Dal luglio 2016, gli audit energetici obbligatori devono essere eseguiti da Esperti in gestione dell’energia (Ege) certificati secondo la Uni Cei 11339 da parte di organismi accreditati, o da Auditor energetici (Ae) qualificati secondo la Uni Cei En 162475:2015.
Secondo l’Osservatorio Accredia, nel 2016 sono stati 1674 gli Esperti in gestione dell’energia certificati sotto accreditamento: il 44% di essi lavora nel settore dell’agricoltura, che è quello che ha il maggior numero di organizzazioni che si sono dotate di un energy manager certificato Ege, seguito da quello dell’industria e del terziario, rispettivamente con il 25%, della Pa con l’11% e dei trasporti con il 7%.
Per l’Auditor energetico si fa riferimento allo schema di qualificazione Bricks del 2015, che fornisce la definizione di Ae: un operatore specializzato nella organizzazione, realizzazione e analisi di audit energetici, finalizzati al miglioramento energetico in termini di efficienza e riduzione dei consumi, per l’ottenimento di benefici in termini economici e ambientali, e ne individua i requisiti minimi.
Gli elenchi dei soggetti accreditati forniti da Accredia sono scaricabili sul sito dell’Enea.
Credits: ingegneri.info