L’evoluzione della normativa di riferimento per la certificazione energetica, dalla legge n. 10/1991 alla legge n. 90/2013

Dal primo ottobre 2015 sono entrate in vigore le nuove regole per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici.

In particolare sono state individuate le nuove modalità di classificazione energetica degli edifici e il modello di attestazione della prestazione energetica (APE).

Ripercorriamo in questo primo focus l’evoluzione della normativa di riferimento per la certificazione energetica, a partire dalle leggi 373/1976 e 10/1991 fino a giungere ai decreti interministeriali del 26 giugno 2015 previsti dalla legge 90.

La guida completa è divisa in 4 parti:

La legge n. 373/1976

La prima norma (legge n. 373) redatta per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici risale al 1976.

Essa fu emanata perché in quegli anni si manifestava per la prima volta in Europa una vera e propria crisi petrolifera, che fece balzare alle stelle il prezzo del petrolio.

La legge 373/76 prevedeva i primi vincoli per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici e prescrizioni per l’isolamento termico degli edifici. In particolare venivano introdotte le seguenti grandezze:

  • il coefficiente di dispersione volumico Cd
  • i gradi giorno
  • le zone climatiche
  • il rapporto S/V (superficie disperdente su volume riscaldato)

La legge n. 10/1991

La legge 10 del 9 gennaio 1991 reca le:

Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

Anche questa legge nasce con l’intento di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea.

La legge 10 è stata la prima legge quadro finalizzata a regolare le modalità progettuali e la gestione del sistema edificio/impianto.

Gli obiettivi principali della legge 10 erano quelli di garantire:

  • risparmio energetico e uso consapevole dell’energia
  • salvaguardia dell’ambiente
  • benessere degli individui all’interno dell’ambiente confinato

A tal fine la legge 10 imponeva la verifica della “tenuta” dell’isolamento termico delle pareti e dei solai, per contenere la dispersione di calore allo scopo di contenere le dispersioni termiche e risparmiare energia.

Un ulteriore concetto preso in considerazione dalla norma riguardava il rendimento dei sistemi impiantistici: al di sotto di certi valori non era possibile ottenere il risparmio energetico prefissato.

La legge 10 proponeva un percorso per la valutazione del bilancio energetico invernale dell’edificio fra gli apporti e le dispersioni di calore.

La legge 10 fu una legge assolutamente innovativa: l’art. 26 comma 7 prevedeva che per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico fosse obbligatorio soddisfare il fabbisogno energetico, favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia, salvo impedimenti di natura tecnica ed economica.

L’art. 28 della legge 10/91 prevedeva che il proprietario dell’edificio, o chi ne avesse titolo, depositasse in Comune, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori, una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attestasse la rispondenza alle prescrizioni della stessa legge, pena una sanzione amministrativa notevole.

Dpr n. 412/1993

A seguito della legge 10 fu emanato il suo decreto di attuazione, ossia il dpr n. 412/1993 contenente il:

Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10

Il dpr 412/1993 introduceva i seguenti aspetti:

  • classificazione del territorio nazionale in funzione del numero di gradi giorno
  • classificazione degli edifici in base alla loro destinazione d’uso
  • individuazione dei criteri di progettazione energetica

Individuazione della zona climatica e dei gradi giorno

Il territorio nazionale veniva classificato in funzione del numero di gradi giorno (GG), intesi come la somma (estesa su tutto il periodo annuale convenzionale di riscaldamento) delle differenze positive giornaliere tra la temperatura ambiente (convenzionalmente fissata a 20°C) e la temperatura media esterna giornaliera ricavata dalla UNI 10349.

In funzione dei GG si stabiliva, così, l’appartenenza ad una delle 6 zone climatiche in cui viene suddiviso il territorio, dalla A alla F, ad ognuna delle quali viene associato un periodo convenzionale di riscaldamento:

Zona climatica Numero di gradi giorno 
A  GG ≤ 600
B 600 < GG ≤ 900
C 900 < GG ≤ 1.400
D 1.400 < GG ≤ 2.100
E 2.100 < GG ≤ 3.000
F  GG > 3.000

Classificazione generale degli edifici per categorie

Gli edifici venivano classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie:

  • E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
    • E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme
    • E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili
    • E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
  • E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico
  • E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici
  • E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
    • E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi
    • E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto
    • E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo
  • E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni
  • E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
    • E.6 (1) piscine, saune e assimilabili
    • E.6 (2) palestre e assimilabili
    • E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive
  • E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
  • E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili

La classificazione proposta dal dpr 412/1993 è valida ancora oggi.

Il fabbisogno di energia normalizzato

Il dpr 412/1993 stabiliva i criteri di progettazione energetica sulla base della determinazione del FEN (Fabbisogno Energetico Normalizzato) e del rendimento globale stagionale dell’impianto termico.

Il FEN è dato dal seguente rapporto:

FEN = FEC/(V · GG)

dove:

  • V è il prodotto del volume lordo riscaldato
  • GG sono i gradi giorno della località

In pratica, il FEN, che anticipa di molto il concetto di indici di prestazione, è la quantità di energia primaria globale richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura ad un valore costante di 20 °C, prevedendo un adeguato ricambio d’aria durante la stagione di riscaldamento.

Direttiva 2002 /91/CE, detta EPBD (Energy Performance of Building Directive)

Nel 2002 il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione emanano la direttiva 2002 /91/CE, detta EPBD (Energy Performance of Building Directive), con lo scopo di orientare l’attività edilizia dei paesi membri verso una concezione di efficienza energetica che consenta di perseguire anche obiettivi rivolti alla riduzione dell’impatto ambientale ed al contenimento dell’inquinamento.

L’EPBD in ottemperanza al Protocollo di Kyoto, indirizza gli stati membri verso una riduzione degli inquinanti gassosi emessi, attraverso alcune misure correttive in svariati ambiti, tra cui anche l’edilizia, con l’obiettivo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l’efficacia sotto il profilo dei costi.

Le disposizioni in essa contenute riguardano i seguenti aspetti:

  • il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici
  • l’applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione
  • l’applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni
  • la certificazione energetica degli edifici
  • l’ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d’aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni

La sostanziale novità introdotta dalla EPBD è l’attenzione posta all’efficienza energetica dell’edilizia esistente che, qualora interessata da significative ristrutturazioni, diviene soggetta anch’essa a vincoli prestazionali.

Attestato di certificazione energetica

Nell’EPBD si trova anche il concetto di Certificato energetico, dove deve essere indicata chiaramente la prestazione energetica dell’edificio, in modo da consentire ai cittadini di conoscere l’efficienza energetica dell’immobile e dar loro la possibilità di confrontarne diversi per un acquisto più consapevole.

Inoltre, viene previsto che tale certificazione debba contenere raccomandazioni circa i possibili interventi migliorativi sull’involucro e sugli impianti che permettono di risparmiare energia e che risultino economicamente convenienti.

In particolare, l’art. 7 prevede che in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l’attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi.

La validità dell’attestato è di 10 anni al massimo.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”

Nel 2005, recependo la direttiva europea 2002/91/CE, è stato emanato il dlgs 19 agosto 2005, n. 192 recante:

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia

Gli obiettivi del decreto sono:

  • definire il metodo di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici
  • applicare i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici
  • definire i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici
  • garantire le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione
  • stabilire i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti
  • promuovere l’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore.

Decreto legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006

Il primo febbraio 2007 viene pubblicato in Gazzetta il dlgs 29 dicembre 2006 n. 311 recante:

Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19/8/05 n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia

Il dlgs 311 ha apportato alcuni correttivi al 192, rendendo in generale più severi i limiti da verificare.

Il parametro principale è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) differenziato per zone climatiche ed in funzione del fattore di forma dell’edificio, con tre soglie temporali:

  • gennaio 2006
  • gennaio 2008
  • gennaio 2010

Il dlgs 311/2006 introduce in via transitoria, e sino alla data di entrata in vigore delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l’attestato di qualificazione energetica AQE (Attestato di Qualificazione Energetica).

Ricordiamo che per attestato di qualificazione energetica si intende il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i seguenti dati:

  • i fabbisogni di energia primaria di calcolo
  • la classe di appartenenza dell’edificio o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore
  • i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione

L’attestato di qualificazione energetica è generalmente facoltativo ed è predisposto a cura dell’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica.

Dpr n. 59/2009

Il dpr n. 59/2009 ha la finalità di promuovere un’applicazione “omogenea, coordinata e immediatamente operativa” delle norme per l’efficienza energetica sul territorio nazionale.

Definisce le metodologie, i criteri e i requisiti minimi di edifici e impianti relativamente alla:

  • climatizzazione invernale (viene mantenuto l’assetto del dlgs 192/05)
  • preparazione di acqua calda per usi sanitari
  • climatizzazione estiva (la principale novità rispetto al dlgs 192/05)
  • illuminazione artificiale di edifici non residenziali

L’art. 3 del dpr n. 59/2009 individua le Norme tecniche riconosciute a livello nazionale per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.

In particolare sono individuate:

  • UNI/TS 11300 – Parte 1: determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edifico per la climatizzazione estiva ed invernale
  • UNI/TS 11300 – Parte 2: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria

Come stabilito all’articolo 4 del dpr 59/2009, l’Indice di Prestazione energetica in regime invernale (EPi), con riferimento alle nuove edificazioni ed alle ingenti ristrutturazioni, deve risultare inferiore ai limiti riportati all’Allegato C del dlgs 311/2006 (in kWh/m² per gli edifici residenziali, kWh/m³ per gli altri edifici).

Il dpr. 59 prevede che gli strumenti di calcolo applicativi, ossia i software commerciali, debbano garantire uno scostamento non superiore al 5% rispetto allo strumento di riferimento e devono essere certificati dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano). 

Dm 26 giugno 2009

Il Dm 26 giugno 2009 definisce le linee guida per la certificazione energetica degli edifici.

Linee guida per la certificazione energetica

Con il Dm 26 giugno 2009 arrivano finalmente le linee guida nazionali per la certificazione energetica.

L’Allegato A contiene le regole nazionali sulla certificazione energetica degli edifici e il modello di certificato.

Il decreto prevede che l’attestato di certificazione energetica contenga indicazioni sull’efficienza energetica dell’edificio, i valori di riferimento a norma di legge e le classi prestazionali, oltre ad indicazioni economicamente sostenibili per interventi di riqualificazione energetica.

Il dlgs n. 28/2011

Il dlgs n. 28/2011 attua la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Le novità più interessanti introdotte sono le seguenti:

  • definizione degli obblighi di utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
  • obbligo in sede di compravendita e locazione di introduzione di una clausola nell’atto in cui l’acquirente o il locatore dichiara di aver ricevuto le informazioni riguardanti la certificazione energetica degli edifici
  • obbligo per tutti gli annunci di vendita di riportare l’indice di prestazione energetica

Decreto n. 63/2013 e legge n. 90/2013

Il Dl n. 63 del 4 giugno 2013 (c.d. decreto eco-bonus/energia), convertito dalla Legge 90/2013 che modifica il dlgs 192/2005, introduce una serie di novità in materia di prestazioni energetiche.

Da ACE ad APE

Con il Dl 63/2013 la certificazione cambia il nome: non si parla più di ACE (Attestato di Certificazione Energetica) ma di APE (Attestato di Prestazione Energetica).

Viene previsto inoltre l’obbligo di rilascio dell’attestato anche per le locazioni di edifici/unità immobiliari, al pari di quanto avviene per le compravendite.

Dichiarazione sostitutiva atto notorio

Altra novità di rilievo è il rilascio dell’attestato da parte del professionista in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell’art. 47 del dpr 445/2000 – nuovo art. 6 dlgs 192/2005).

Pertanto, l’APE nella parte finale dovrà prevedere la dichiarazione del professionista.

Sanzioni

Vengono introdotte sanzioni amministrative per proprietari ed agenzie immobiliari che non rispettino le regole.

Metodologie

Le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici sono definite dalle seguenti normative:

  • UNI/TS 11300 parti 1, 2, 3 e 4
  • CTI 14/2013
  • UNI EN 15193 (Prestazione energetica degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione).

Decreti attuativi

In relazione ai paragrafi 1 e 2 dell’allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia viene prevista l’emanazione di uno o più decreti che definiscano:

  • modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche
  • utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici

Nuovi decreti interministeriali del 26 giugno 2015 previsti dalla legge 90

I 3 decreti interministeriali del 26 giugno 2015, che completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici, sono:

  • decreto requisiti minimi, applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
  • linee guida nuovo APE 2015, adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009, linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
  • decreto relazione tecnica di progetto, schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici
  • Riferimento:

http://biblus.acca.it/focus/attestato-prestazione-energetica-ape/?utm_source=7623&utm_medium=focusattestato-prestazione-energetica-ape