Il Consiglio Superiore dei LLPP ha emesso i primi CIT per FRP, ovvero i primi CERTIFICATI di IDONEITA’ TECNICA per i Sistemi di Rinforzo strutturale. Tra le aziende che hanno avuto il CIT segnaliamo BASF, FIBRENET, MAPEI, RUREDIL.
Che cosa sono questi CIT – CERTIFICATI DI IDONEITA’ TECNICA?
Sono varie le situazioni per le quali le vigenti NTC 2008 prevedono il ricorso, obbligatorio, alla Dichiarazione o Certificazione di idoneità tecnica all’impiego per materiali strutturali o sistemi costruttivi, “non usuali” o “non tradizionali”.
L’art.1 della Legge 2.2.1974 n.64 (successivamente confluito – con modifiche- nell’art.52 del DPR n.380/2001) prevede che “qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio”. Inoltre, l’art.7 della legge 2.2.1974 n.64 (successivamente confluito nell’art.56 del DPR n.380/2001) ha previsto l’obbligo della certificazione di idoneità tecnica, da rilasciarsi a cura del Presidente del Consiglio Superiore dei ll.pp., per le strutture a pannelli portanti, intendendosi per tali quelle formate “con l’associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera” (art.54 DPR 380/2001). Secondo quanto indicato dal p.to 4.1.10.2 del D.M. 14.1.2008, i manufatti prefabbricati per i quali è stata rilasciata la certificazione di idoneità tecnica ai sensi degli artt. 1 e 7 del la legge n.64/74, quindi anche quelli destinati alla realizzazione dei sistemi costruttivi a pannelli portanti, devono intendersi equiparati a produzioni in serie, e pertanto sul produttore incombe l’obbligo di eseguire i controlli e le verifiche associate a tali produzioni. L’art.11.1 C) delle NTC 2008, in linea con il citato art.52, prevede che “i materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo e non ricadenti in una delle tipologie A) o B) [marcatura CE su norma europea armonizzata]“ dovranno “essere in possesso di un Certificato di idoneità tecnica all’impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici”. Analogamente, secondo lo stesso art. 11.1.C), per i prodotti non in possesso di marcatura CE sulla base di apposite Benestare Tecnico Europeo. Infine, il p.to 4.6 delle NTC 2008 prevede che “materiali non tradizionali o non trattati nelle presenti norme tecniche, potranno essere utilizzati per la realizzazione di elementi strutturali od opere,previa autorizzazione del Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici”.
E il CIT per gli FRP ?
- preformati: costituiti principalmente da elementi a forma di lastre sottili (lamine o nastri) preparati in stabilimento mediante pultrusione, o altri processi produttivi di comprovata validità tecnologica, e successivamente incollati in cantiere alla membratura da rinforzare con collanti forniti dallo stesso Produttore.
- impregnati in situ: costituiti da fogli o tessuti di fibre uni o multi-direzionali, impregnati direttamente in cantiere con resina polimerica, che può fungere anche da adesivo al substrato interessato dall’intervento di rinforzo.
Trascorso detto periodo, per il consolidamento di costruzioni esistenti tramite composti fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP), possono essere impiegati solo materiali qualificati ai sensi della Linea Guida ci cui all’art. 1 del presente decreto.”